PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai datori di lavoro è concesso un credito di imposta, pari alla retribuzione giornaliera maggiorata del 10 per cento, per ogni giorno di assenza a causa di maternità o puerperio, a favore di ogni nuova lavoratrice assunta, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008.

Art. 2.

      1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1 può essere imputato agli oneri contributivi, alle imposte dirette ed all'imposta sul valore aggiunto gravanti sul datore di lavoro per i periodi di assenza della lavoratrice per maternità e puerperio.

Art. 3.

      1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1 è riconosciuto ai datori di lavoro che documentino le effettive assenze della lavoratrice a causa di maternità o puerperio.